Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 12 marzo 2026, C-597/24

Autorità:
Corte Europea

Data:
12 marzo 2026

Numero:
–

Regione:
–

Con la sentenza Zirvatta, del 12 marzo 2026, la Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte di cassazione, relativo alle disposizioni della direttiva 2000/78/CE in tema di soluzioni ragionevoli e discriminazioni fondate sulla disabilità di cui avevamo già parlato nella newsletter n. 1 del gennaio 2025.

La vicenda era sorta a seguito del respingimento della domanda di trasferimento proposta da una docente con un’invalidità pari al 70%. La docente insegnava da anni nella provincia di Mantova, ove era titolare di cattedra, ma aveva chiesto di essere trasferita nella provincia di Catanzaro. Tuttavia, la sua istanza era stata rigettata, dal momento che nella provincia desiderata erano esauriti i posti disponibili, in quanto erano già stati tutti assegnati una volta concluso l’esame delle domande di trasferimento all’interno della stessa provincia di Catanzaro. 

La signora aveva dunque intentato causa contro il Ministero dell’Istruzione, ma era risultata soccombente sia in primo che in secondo grado. Sia il Tribunale di Mantova che la Corte di Appello di Brescia avevano, infatti, constatato che sulla base del quadro normativo attuale – come attuato e integrato dalle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro e del Contrato collettivo nazionale integrativo – nonostante i docenti con invalidità superiore ai due terzi possano usufruire di una precedenza in sede di trasferimento, le operazioni di mobilità all’interno della provincia devono avere la priorità su quelle di mobilità tra province diverse. 

Pertanto, il personale con disabilità può godere di un diritto di precedenza ma soltanto all’interno di ciascuna fase del sistema di mobilità. L’unica eccezione prevista riguarda i docenti che siano non vedenti oppure emodializzati, poiché costoro godono di una precedenza assoluta sia in sede di mobilità endoprovinciale, che in sede di mobilità interprovinciale.

La docente aveva così presentato ricorso per Cassazione che, dubitando della compatibilità del predetto quadro normativo con la direttiva 2000/78/CE, si era rivolta alla CGUE, a cui aveva sottoposto due quesiti pregiudiziali. 

Il primo riguardava l’art. 5 della direttiva, il quale impone al datore di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, in modo da consentire alle persone con disabilità di accedere e svolgere un lavoro. Con la seconda questione proposta, la Corte di cassazione ha invece domandato se si dovesse ritenere che la normativa nazionale configurasse una discriminazione indiretta ai danni dei docenti con disabilità, ai sensi dell’art. 2, par. 2 della stessa direttiva. 

La decisione della CGUE non è di facile lettura.

Essa ha affermato che le “soluzioni ragionevoli” di cui all’art. 5 della direttiva – nonostante siano da intendersi in senso ampio – debbano essere in grado di rispondere, e dunque di conoscere, le esigenze concrete sulla base delle quali una determinata misura è stata adottata. Di conseguenza, la CGUE ha ritenuto che il sistema di mobilità scolastica territoriale, in quanto operante sulla base di misure generali e astratte, non potesse costituire una soluzione ragionevole ai sensi della direttiva 2000/78/CE. La precedenza prevista per i docenti con disabilità viene infatti attribuita in maniera automatica, sulla base della percentuale di invalidità riconosciuta loro e senza, quindi, considerare le esigenze della situazione concreta.

Quanto al secondo quesito che le è stato posto, la Corte ha invece sostenuto che non ricorresse alcuna discriminazione indiretta fondata sulla disabilità. In particolare, essa ha osservato che i docenti con invalidità superiore ai due terzi non si trovano in una posizione di “particolare svantaggio” rispetto ai docenti senza alcuna disabilità. Anzi, il giudice dell’Unione ha osservato che la ricorrente nel procedimento principale si trovasse in una situazione “quantomeno vantaggiosa” rispetto agli altri lavoratori, atteso che poteva godere della precedenza a lei accordata in sede di trasferimento interprovinciale. 

La rigidità di questa risposta sembra attenuarsi soltanto nei passaggi finali, ove la Corte pare indicare implicitamente al giudice del rinvio la possibilità di ravvisare una discriminazione nel caso concreto. Più precisamente, tale disparità di trattamento non ricorrerebbe tra persone disabili e non, ma – eventualmente – tra soggetti aventi due categorie diverse di disabilità. Infatti, solo per il personale non vedente ed emodializzato è prevista una precedenza assoluta in sede di mobilità territoriale. Tuttavia, è stato ritenuto che non fosse possibile giungere ad una conclusione sul punto. Infatti, per rispondere alla questione sarebbe stato necessario esaminare le motivazioni alla base della distinzione ma, a causa dell’insufficienza delle informazioni trasmesse al riguardo da parte del giudice del rinvio, ciò non è stato considerato possibile.

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