Il 6 febbraio scorso è stato presentato alla Camera il DDL, n. 2789, intitolato “Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari”. Il disegno di legge, approvato dal Governo, mira a colmare una lacuna strutturale dell’ordinamento italiano, già sanzionata dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità: l’assenza di una tutela giuridica organica del caregiver familiare viola, infatti, gli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione ONU del 2006. Ovviamente, siamo in presenza di una proposta di legge che deve ancora affrontare tutto l’iter di approvazione in Parlamento.
Il testo si compone di quindici articoli. Se ne offre qui una primissima e sintetica disamina. L’art. 1 enuncia le finalità: riconoscimento del ruolo del caregiver – anche da un punto di vista economico -, valorizzazione mediante adeguati sostegni, prevenzione dell’isolamento e delle discriminazioni, coinvolgimento nella rete dei servizi.
L’art. 2 ridefinisce la figura del caregiver, modificando parzialmente la definizione di cui all’art. 1, co. 255, l. n. 205/2017: sono incluse le persone con disabilità con sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, l. n. 104/1992, le persone titolari dell’indennità di accompagnamento, o in condizioni di non autosufficienza. Vengono distinti vari profili di caregiver familiari a seconda del carico di assistenza prestato.
L’art. 3 individua i criteri per l’individuazione del caregiver, ponendo il principio di autodeterminazione della persona assistita come criterio guida. La volontà può essere espressa (e sempre modificata o revocata) in qualsiasi forma, anche tramite dispositivi di comunicazione; è inoltre possibile indicare fino a tre caregiver familiari.
INPS avrà, ai sensi dell’art. 4, il compito di effettuare il riconoscimento del caregiver attraverso una procedura telematica, con l’attivazione di una piattaforma informativa entro il 30 settembre 2026, con un costo stimato di 1.050.000 euro per il 2026, cui si aggiungeranno le spese di manutenzione. La norma autorizza altresì l’istituto ad assumere personale ad hoc a decorrere dal 1°gennaio 2027.
L’art. 5 garantisce al caregiver la partecipazione all’unità di valutazione multidimensionale e dunque alla predisposizione del progetto di vita per le persone con disabilità; nonché alla valutazione unificata e all’elaborazione del PAI per le persone anziane non autosufficienti. Si vuole inoltre assicurare uno stretto collegamento tra il progetto di vita e la figura del caregiver, che deve essere pertanto riconosciuta e valorizzata proprio nel progetto di vita stesso.
Si dispone poi il coinvolgimento delle associazioni e degli enti nella programmazione sociale nazionale e regionale (art. 6).
I successivi artt. 7-14 del disegno di legge delineano un insieme di misure volte a riconoscere e sostenere il ruolo di assistenza svolto in ambito familiare, intervenendo su diversi piani: lavorativo, formativo, sanitario ed economico. In particolare, l’art. 7 riconosce le competenze acquisite dal caregiver come certificabili al fine del conseguimento del profilo di operatore sociosanitario e di figure affini. L’art. 8 introduce strumenti di conciliazione tra lavoro e attività di cura, quali la possibilità di richiedere modalità di lavoro flessibili, il ricorso al lavoro agile e la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. L’art. 9 rafforza la tutela antidiscriminatoria, estendendo al caregiver la possibilità di agire ai sensi della legge n. 67/2006 e riconoscendo la legittimazione anche all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Le disposizioni successive ampliano il riconoscimento del ruolo di cura in ambiti specifici: l’art. 10 introduce forme di flessibilità nei programmi di servizio civile universale per i caregiver giovani; l’art. 11 include gli studenti caregiver tra le categorie che possono essere esonerate dal pagamento delle tasse universitarie; l’art. 12 prevede misure di sostegno al benessere psicofisico del caregiver nell’ambito del progetto di vita o dei piani assistenziali individualizzati, includendo supporto psicologico, servizi domiciliari e forme di sostituzione temporanea: si tratta di misure che dovranno ricadere nell’ambito del budget di progetto della persona con disabilità assistita.
L’art. 13 dispone infine il riconoscimento di un contributo economico ai caregiver non lavoratori o che svolgono un lavoro che non determini un guadagno superiore a 3000 euro lordi annui: si tratta invero – alla luce dei limiti reddituali individuati (ISEE non superiore a 15.000 euro) – di una assai ristretta porzione di beneficiari: secondo la relazione, su un totale di 500.000 caregiver di persone che necessitano di un sostegno elevato, i beneficiari sarebbero circa 62.000. Il contributo economico non potrà comunque superare i 1.200 euro a trimestre. L’art. 14 individua le coperture finanziarie necessarie attraverso la riallocazione di risorse già esistenti nei fondi destinati alle politiche per la disabilità e al sostegno del caregiver.Nel complesso, le disposizioni sinteticamente illustrate rappresentano un tentativo certamente apprezzabile di riconoscere giuridicamente e sistematizzare per la prima volta la posizione del caregiver familiare. Tuttavia, emergono alcune criticità, la più significativa delle quali è la disponibilità limitata di risorse finanziarie, che al momento pare circoscrivere in modo decisivo le misure azionabili e la platea dei beneficiari. Capiremo – e il nostro osservatorio terrà monitorati i lavori parlamentari che al momento hanno visto le primissime audizioni di alcune associazioni – se ci sarà la volontà di incrementare le risorse a disposizione e di apportare modifiche al testo approvato dal Governo.