Trib. Termini Imerese, sez. civ., ord. 27 marzo 2025

Autorità:
Tribunale

Data:
28 marzo 2025

Numero:
–

Regione:
Sicilia

Il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 27 marzo 2025, ha esaminato il caso di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico ed epilessia, cui era stato negato il servizio di trasporto scolastico per la ritenuta necessità di un operatore sanitario a bordo. L’ente resistente sosteneva che, in ragione delle possibili crisi epilettiche durante il tragitto extraurbano, fosse indispensabile personale specializzato in grado di intervenire tempestivamente.

Il ricorrente richiamava, invece, una nota dell’ASP di Palermo del 7 febbraio 2025, secondo cui, in caso di crisi, sarebbe stato sufficiente porre il ragazzo in posizione laterale di sicurezza, contattare il 118 e, solo se l’episodio si fosse protratto oltre 2-3 minuti, somministrare un farmaco oromucosale che il minore portava con sé. Tali interventi, già effettuati a scuola da personale docente opportunamente formato, non presupponevano una qualifica sanitaria.

Il Tribunale ha valorizzato proprio questo aspetto: dalla documentazione emergeva che le modalità di gestione delle crisi epilettiche non richiedevano manovre invasive o competenze mediche specialistiche, ma accorgimenti standardizzati e previamente condivisi. Le linee guida prodotte dalla resistente confermavano, inoltre, che la terapia extra-ospedaliera può consistere nella somministrazione oromucosale del farmaco in assenza di un medico.

Il giudice ha quindi escluso che la condizione epilettica potesse giustificare la mancata attivazione del trasporto, osservando che, se i docenti risultavano formati a intervenire, non vi era ragione per cui analoghe istruzioni non potessero essere impartite all’accompagnatore. In alternativa, sarebbe stato onere dell’ente individuare personale idoneo senza gravare la famiglia.

La mancata predisposizione del servizio è stata qualificata come discriminazione indiretta, poiché la gestione dell’epilessia è stata impropriamente assunta quale ostacolo all’accesso al diritto allo studio, anziché come elemento da fronteggiare mediante accomodamenti ragionevoli. Il Tribunale ha pertanto ordinato l’attivazione immediata del trasporto, riconoscendo il periculum derivante dall’irregolare frequenza scolastica.

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