TAR Sicilia, Catania, sez. III, ord. 27 ottobre 2025, n. 3055 

Autorità:
TAR

Data:
27 ottobre 2025

Numero:
3055

Regione:
Sicilia

Con l’ordinanza n. 3055 del 27 ottobre 2025, il TAR Catania è nuovamente intervenuto sul persistente silenzio dell’amministrazione comunale di Catania, già riconosciuto come illegittimo nella precedente sentenza n. 1529 del 12 maggio 2025 a fronte di un ricorso promosso da un cittadino con disabilità motoria e dall’Associazione Luca Coscioni, per denunciare l’inadempimento del Comune rispetto all’obbligo di adottare il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.). Nonostante due diffide formali, l’amministrazione era infatti rimasta silente. Nel corso del giudizio, il Comune aveva giustificato l’inerzia invocando la complessità tecnica del procedimento di adozione del P.E.B.A., che avrebbe a suo dire richiesto attività istruttorie articolate, coordinamento con altri strumenti urbanistici e una preventiva “ricognizione di adeguate risorse economiche”. Il TAR aveva tuttavia respinto la difesa del Comune, rilevando che la complessità del procedimento non può giustificare il silenzio amministrativo, poiché, anche in presenza di difficoltà tecniche, l’ente avrebbe dovuto adottare un provvedimento motivato per spiegare le ragioni dell’inadempimento. La mancata adozione di tale atto, pertanto, integra una violazione del dovere di provvedere, impedendo di fatto al cittadino di conoscere la posizione dell’amministrazione e di tutelare i propri diritti. Con la sentenza dello scorso mese di maggio, il TAR aveva così accolto il ricorso, ordinando al Comune di pronunciarsi sull’istanza entro 45 giorni e prevedendo che, in caso di ulteriore inerzia, i ricorrenti potessero chiedere la nomina di un commissario ad acta.Nei mesi successivi, tuttavia, il Comune non ha adottato alcun atto né avviato il procedimento di elaborazione del PEBA. Di fronte a questo persistente inadempimento, i ricorrenti si sono nuovamente rivolti al TAR.Con l’ordinanza del 27 ottobre 2025, il Giudice amministrativo ha preso atto della perdurante inerzia dell’amministrazione, ha così accolto l’istanza dei ricorrenti e ha nominato il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina quale commissario ad acta, assegnandogli un termine di 180 giorni per dare esecuzione al provvedimento.

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