Autorità:
Cassazione
Data:
23 ottobre 2025
Numero:
28212
Regione:
Marche
La Corte di cassazione, sez. lavoro, con ordinanza 23 ottobre 2025, n. 28212, è intervenuta sull’interpretazione dei requisiti che danno diritto all’indennità di accompagnamento, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 18 del 1980. Questa previsione richiede che, ai fini della concessione di tale misura economica, la persona richiedente si trovi «nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore» o, in alternativa, che non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e perciò sia bisognosa di un’assistenza continua. Nel caso di specie, il Tribunale di Macerata non aveva riconosciuto il diritto a percepire l’indennità in ragione del fatto che la deambulazione della persona con disabilità fisica avveniva «con appoggio e supervisione continua». Circostanza, questa che – a dire del giudice – non avrebbe integrato il requisito dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto dell’accompagnatore. Gli eredi della persona con disabilità avevano perciò fatto ricorso in Cassazione. A differenza del tribunale marchigiano, il Giudice di legittimità ha invece ritenuto che il requisito della “supervisione continua” debba ritenersi sostanzialmente sovrapponibile a quello della necessità dell’aiuto permanente previsto esplicitamente dalla legge, sottolineando altresì come il punto centrale da valutare sia la possibilità di deambulare in autonomia. Ne consegue dunque che una persona con disabilità ha diritto all’indennità di accompagnamento non solo se è completamente impossibilitata nella deambulazione e necessiti per questo dell’aiuto permanente di un accompagnatore, ma anche nel caso in cui sia in grado di deambulare soltanto con la necessaria supervisione di terzi, e quindi non autonomamente. Il punto di vista della Cassazione sembra così spostarsi dalla valutazione dell’impossibilità di compiere un’attività (la deambulazione in questo caso) alla valutazione della possibilità o meno di compiere quell’attività in autonomia.