Autorità:
Corte d’Appello
Data:
1° agosto 2025
Numero:
2387
Regione:
Lombardia
Con la sentenza 1° agosto 2025, n. 2387, la Corte d’Appello di Milano è tornata ad occuparsi dei rapporti tra autonomia comunale e diritti fondamentali in materia di inclusione scolastica.
Nel caso di specie, un Comune era stato condannato in primo grado per non aver garantito ad un’alunna con disabilità le 10 ore settimanali di assistenza scolastica previste dal PEI; il giudice aveva riconosciuto anche la condotta discriminatoria tenuta dal Comune, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67 del 2006.
Il Comune aveva allora proposto appello sostenendo, tra le altre cose, che la pretesa natura vincolante del PEI avrebbe determinato una violazione dell’autonomia costituzionale degli enti locali. Richiamando gli artt. 118 e 119 Cost., il Comune contestava l’estensione automatica della giurisprudenza relativa alla natura vincolante del PEI per il sostegno scolastico anche all’assistenza ASACOM (all’autonomia e alla comunicazione), sottolineando come quest’ultima sia, a differenza del sostegno, settore distinto funzionalmente e soggettivamente e di competenza dei Comuni, dotati di autonomia di spesa e di gestione.
Nonostante la riconosciuta improcedibilità dell’appello per carenza di interesse – considerando che la sentenza di primo grado faceva riferimento all’anno scolastico concluso e che il Comune aveva poi erogato spontaneamente le 10 ore previste dal PEI – la Corte ha comunque deciso di esaminare il merito delle censure proposte in virtù del generale interesse della questione.
La Corte d’Appello milanese ha ritenuto non condivisibile la tesi per cui la vincolatività del PEI in materia di assistenza ASACOM violerebbe l’autonomia costituzionale degli enti locali. Sull’autonomia degli enti locali si impongono infatti le esigenze di uniforme trattamento, a livello nazionale, dell’inclusione scolastica delle persone con disabilità, riconducibile ai principi costituzionali di uguaglianza, tutela della famiglia, salute e diritto allo studio (artt. 3, 30, 31, 32, 33 e 34 Cost.). In questo contesto, sebbene l’ente locale mantenga la propria competenza nell’organizzazione del servizio e nell’allocazione delle risorse, lo stesso non può tuttavia discostarsi dalle valutazioni tecniche del GLO – unico organo specialistico competente a valutare le esigenze educative dell’alunno con disabilità – senza darne un’adeguata motivazione e non per mere ragioni organizzative o finanziarie.
In altri termini, usando le parole del giudice milanese «il diritto all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un diritto fondamentale che deve essere garantito attraverso l’erogazione dei servizi di assistenza educativa nella misura individuata dal competente organo tecnico. L’autonomia costituzionale degli enti locali trova il proprio limite nel rispetto dei diritti inviolabili della persona e nell’esigenza di garantire un trattamento uniforme su base nazionale del fenomeno della disabilità».