Autorità:
Corte EDU
Data:
27 marzo 2025
Numero:
4217
Regione:
–
Il 27 marzo 2025, con la sentenza pronunciata nella causa Niort c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia, accendendo ancora una volta i riflettori sulle carenze nella tutela dei diritti delle persone con disabilità psichica all’interno del nostro sistema penitenziario. Nel caso di specie, il ricorrente è un cittadino detenuto nel carcere di Sassari, con gravi disturbi psichici – tra cui il disturbo borderline di personalità, il disturbo antisociale di personalità e tossicodipendenza – per i quali è in cura fin dall’infanzia presso i servizi di salute mentale. Egli era già stato riconosciuto, infatti, come invalido al 100% ed era stato condannato per numerosi gravi reati (omicidio colposo, tentato omicidio, sequestro di persona, atti persecutori, e resistenza a pubblico ufficiale). Nel corso della detenzione è stato soggetto a vari trasferimenti tra le carceri di Cagliari, Nuoro, Sassari e Torino. La vita in carcere è stata contrassegnata da continui episodi di autolesionismo e da numerosi tentativi di suicidio. Il ricorrente ha denunciato l’inadeguatezza del trattamento ricevuto, la mancanza di un valido motivo per la sua detenzione (in quanto incompatibile con le sue condizioni mentali), l’assenza di un percorso educativo e riabilitativo, e la mancata esecuzione di decisioni giudiziarie che ne prevedevano il trasferimento in una struttura più idonea.La Corte EDU ha accertato la violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU, ritenendo che, alla luce dei numerosi elementi che mettevano in discussione la compatibilità dello stato di salute del ricorrente con la detenzione, le autorità interne avrebbero dovuto esaminare la questione con particolare rigore, tenuto conto della sua vulnerabilità «in quanto detenuto affetto da gravi disturbi mentali». Non è infatti sufficiente che Corte rammenta che il detenuto sia stato visitato da un medico e gli sia stato prescritto un determinato trattamento. Una situazione come quella esaminata impone infatti un livello di tutela superiore rispetto a quello riservato ai detenuti ordinari, anche in ragione del fatto che le ordinarie dinamiche carcerarie possono aggravare lo stato di salute del ricorrente. La Corte ha inoltre accolto il ricorso anche sotto il profilo dell’art. 8 della Convenzione EDU, osservando che, nel negare l’accesso ad un percorso di reinserimento sociale, l’amministrazione penitenziaria non aveva sufficientemente tenuto in considerazione che il comportamento oppositivo del richiedente derivasse da una patologia psichiatrica. È stata, poi, riscontrata la violazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione EDU, per il mancato rispetto delle decisioni che imponevano il trasferimento tempestivo in una struttura detentiva adeguata, tenuto conto del deterioramento della condizione psichica del ricorrente derivante dal contesto inidoneo a trattare la sua grave patologia. In questo senso, secondo la Corte, non è stato adeguatamente garantito l’accesso del richiedente alle cure mediche di cui aveva bisogno. La Corte riscontra, infine, anche la violazione dell’art. 38 della Convenzione EDU, in considerazione del fatto che il Governo italiano non ha fornito i documenti richiesti al momento della comunicazione del caso, né ha motivato, in seguito, tale inadempimento.