Autorità:
Tribunale
Data:
16 maggio 2024
Numero:
5733
Regione:
Lazio
Il ricorrente, assunto come autista/magazziniere, dopo un intervento cardiochirurgico veniva giudicato temporaneamente inidoneo alla movimentazione manuale dei carichi. Nonostante tale inidoneità fosse solo relativa e limitata a sei mesi, il datore di lavoro procedeva al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo impossibile un ricollocamento per carenza organizzativa.
Il Tribunale ha ritenuto il licenziamento ingiustificato per l’insussistenza del motivo oggettivo addotto. La temporaneità dell’inidoneità avrebbe potuto giustificare una sospensione e non una risoluzione del rapporto. In base alla Direttiva 2000/78/CE e all’art. 3, co. 3-bis del D.lgs. 216/2003, il datore di lavoro è tenuto ad adottare “accomodamenti ragionevoli” per evitare la discriminazione indiretta del lavoratore disabile, definito come persona con menomazioni fisiche durature che limitano la piena partecipazione lavorativa. La patologia cardiaca del ricorrente, di lunga durata e clinicamente rilevante, rientra in tale definizione. La condotta datoriale è risultata discriminatoria poiché ha equiparato un’inidoneità temporanea a una definitiva, omettendo qualsiasi tentativo di adattamento organizzativo, come la temporanea sospensione del servizio. Il recesso è stato quindi ritenuto sproporzionato e in violazione degli obblighi di legge.
Il Tribunale ha dichiarato nullo il licenziamento, condannando il datore alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso fino alla reintegra, con versamento dei contributi e accessori.