Autorità:
Tribunale
Data:
18 giugno 2024
Numero:
1947
Regione:
Puglia
La controversia riguarda la richiesta avanzata da un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per cure mediche rinnovato semestralmente, di accertare il diritto a percepire l’assegno ex l. 118/1971 con condanna della pubblica amministrazione alla relativa liquidazione, oltre accessori e vittoria spese di lite.
Fissata l’udienza di discussione, la parte convenuta evidenzia di aver nel frattempo provveduto alla corresponsione della prestazione; viene, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere. Il giudice applica il criterio della soccombenza virtuale, affermando che il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti socio-economici (prova della situazione reddituale e dell’assenza di attività lavorativa) richiesti per l’erogazione della prestazione. Di conseguenza, le spese legali restano a carico di ciascuna parte, incluse quelle della fase cautelare.