Autorità:
Tribunale
Data:
18 novembre 2024
Numero:
2104
Regione:
Puglia
La ricorrente, dipendente con contratto a tempo indeterminato part-time, affetta da carcinoma mammario metastatico, è stata licenziata per superamento del periodo di comporto. Il datore di lavoro non ha tenuto conto della natura delle assenze, in gran parte dovute a terapie oncologiche salvavita, pur essendo a conoscenza dello stato di salute della lavoratrice. Il decesso della ricorrente è sopraggiunto nel corso del giudizio, proseguito dagli eredi.
Il Tribunale ha affermato che l’applicazione uniforme del comporto, senza considerare la condizione di disabilità della lavoratrice, integra una discriminazione indiretta ai sensi della direttiva 2000/78/CE e del D.lgs. 216/2003. Ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (nn. 15723/2024, 9095/2023, 11731/2024), secondo cui le assenze collegate a terapie salvavita devono essere escluse dal computo del comporto. Il giudice ha sottolineato l’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli” e ha ritenuto violato anche il principio di buona fede, per non aver la società valutato soluzioni alternative o attivato interlocuzioni con i familiari. È stata altresì rilevata l’illegittimità per mancata indicazione dei periodi precisi di assenza nella comunicazione di recesso, trattandosi di comporto “per sommatoria”.
Il Tribunale ha dichiarato il licenziamento illegittimo e discriminatorio, accogliendo il ricorso degli eredi. Ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonché all’ulteriore indennizzo commisurato al periodo compreso tra il licenziamento e il decesso della lavoratrice.