Autorità:
Tribunale
Data:
23 settembre 2024
Numero:
489
Regione:
Toscana
Una lavoratrice, assunta a tempo indeterminato e affetta da carcinoma mammario con conseguente lunga assenza per terapie, veniva licenziata per superamento del periodo di comporto. La ricorrente impugnava il licenziamento, deducendone la natura discriminatoria indiretta ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 216/2003, in quanto applicato senza considerare la sua condizione di disabilità riconosciuta ex art. 4 legge n. 104/1992.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente la condizione di disabilità della ricorrente, in quanto la malattia e le sue terapie determinavano una limitazione duratura alla piena partecipazione alla vita lavorativa. È stato osservato che l’applicazione indistinta del periodo di comporto previsto dal CCNL, senza considerare tale disabilità, configura una discriminazione indiretta vietata dalla normativa nazionale ed europea. Il datore di lavoro, infatti, avrebbe dovuto adottare “accomodamenti ragionevoli” per tutelare la parità sostanziale, come richiesto dalla Convenzione ONU e dall’art. 3, co. 3-bis, del d.lgs. n. 216/2003. La mera previsione di un ulteriore congedo di trenta giorni per invalidi civili non è stata ritenuta sufficiente a compensare il trattamento deteriore subito dalla lavoratrice disabile.
Accertata la natura discriminatoria del licenziamento, il giudice ne ha dichiarato la nullità, condannando il datore di lavoro alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria.