Autorità:
Tribunale
Data:
12 gennaio 2024
Numero:
11
Regione:
Umbria
Il Tribunale di Perugia ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità a una persona straniera (riconosciuta con status di invalida civile nella misura del 100%) titolare di permesso di soggiorno per cure mediche, nonostante la durata di tale permesso fosse inferiore a un anno.
La decisione si è basata sulla considerazione che il soggiorno effettivo in Italia dovesse essere valutato non esclusivamente in base alla durata dell’ultimo permesso, quanto piuttosto considerando anche il periodo complessivo di presenza sul territorio nazionale. Infatti, argomenta il Tribunale, “nella legislazione attuale il permesso di soggiorno per ragioni di cura è concepito per una durata temporale tale da non superare l’annualità ed è tuttavia prorogabile senza limiti al persistere delle necessità che ne giustificano il rilascio”.
In particolare, il ricorrente ha dimostrato di essere stato titolare, a partire almeno dal 2017, di diversi permessi di soggiorno della durata di almeno un anno. Questa continuità di soggiorno evidenzia, per il Tribunale, una presenza assidua in Italia, e afferma la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 41 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI), tale da considerare integrato il requisito del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno quando, al momento della domanda, lo straniero dimostra una presenza non episodica nel territorio dello Stato.