Autorità:
Tribunale
Data:
10 settembre 2024
Numero:
1589
Regione:
Sicilia
Il ricorrente, lavoratore dipendente, è stato licenziato per superamento del periodo di comporto, dopo un lungo periodo di assenza per malattia dovuto a patologia osteoarticolare sfociata in intervento chirurgico e riabilitazione. Il lavoratore impugnava il licenziamento deducendone la nullità per discriminazione indiretta, lamentando l’assenza di preavviso sull’imminente superamento del comporto e la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli, nonostante la natura invalidante della patologia fosse nota all’azienda.
Il Tribunale ha richiamato i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Cassazione in tema di discriminazione indiretta, ribadendo che anche patologie di lunga durata, come l’algodistrofia ossea, possono integrare la nozione di handicap. In tali casi, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli” (art. 3, co. 3-bis, d.lgs. n. 216/2003) per consentire il mantenimento del posto. L’assenza di iniziative volte a informare il lavoratore sulla possibilità di fruire di ferie o aspettativa, nonché la mancata distinzione tra assenze ordinarie e assenze legate alla disabilità, integra una violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, sfociando in condotta discriminatoria.
Il Tribunale ha dichiarato nullo il licenziamento per violazione del divieto di discriminazione indiretta, ordinando la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso sino alla reintegra, oltre a contributi previdenziali, interessi e rivalutazione.