Trib. di Bologna, sez. lav., ord. 14 gennaio 2024 

Autorità:
Tribunale

Data:
14 gennaio 2024

Numero:
–

Regione:
Emilia Romagna

Con la presente sentenza viene riconosciuto il diritto di un’alunna con disabilità a vedersi assegnato personale adeguatamente formato al metodo ABA, come indicato dalla Neuropsichiatria di riferimento. 
Nel caso di specie tale assegnazione viene qualificata come accomodamento ragionevole, la cui possibilità di attuazione viene valutata in modo differente a seconda che si tratti della figura dell’insegnante di sostegno o dell’assistenza scolastica. 
L’assegnazione degli insegnanti di sostegno, al pari di tutti i docenti, avviene sulla base di apposite graduatorie, nella quale la formazione ABA è titolo aggiuntivo, non obbligatorie. Considerato che il rispetto delle graduatorie è imprescindibile, anche a garanzia della posizione giuridica dei singoli docenti iscritti, «imporre il sovvertimento dell’ordine di graduatoria per consentire l’assegnazione al minore disabile di personale specializzato nel metodo ABA comporterebbe un onere e un sacrificio che appare sproporzionato ed eccessivo e pertanto esula dal concetto, consolidato nel diritto di fonte comunitaria, di “accomodamento ragionevole”». 
Diversa, invece, è la conclusione per l’assistenza educativa. Il Comune infatti procede alla sua attivazione mediante contratto di appalto di servizi a cooperativa che procederà direttamente all’assegnazione degli educatori sulla base della loro esperienza maturata. Non essendoci, quindi, selezione del personale tramite graduatoria pubblica, viene ritenuto che «l’assegnazione al minore di educatori formati sul metodo ABA costituisca un accomodamento ragionevole, non implicante eccessivi oneri a carico dell’ente». 
Nella sentenza viene, inoltre, qualificata come accomodamento ragionevole, a cui viene ordinato di dare seguito, la richiesta della famiglia di essere informata mediante compilazione di “diario di bordo” anche in via telematica delle attività svolte dalla minore. Il Giudice qualifica la richiesta della famiglia come non sproporzionata ed eccessivamente onerosa per la scuola, posto che è diretta allo sviluppo della bambina e funzionale all’ottimizzazione della sua esperienza scolastica e sociale. 

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