Trib. di Avellino, sez. lav., sent. 14 marzo 2024, n. 291

Autorità:
Tribunale

Data:
14 marzo 2024

Numero:
291

Regione:
Campania

La ricorrente, assunta con contratto a tempo indeterminato come secondo cuoco, è stata licenziata per superamento del periodo di comporto, avendo accumulato 208 giorni di assenza per malattia. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento sostenendo la sua illegittimità per ragioni discriminatorie legate alla condizione di disabilità e risarcimenti per danno patrimoniale e non patrimoniale. 

Il Tribunale ha chiarito che, secondo l’art. 2110 c.c. e l’art. 194 del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, il superamento del periodo di comporto (fissato in 180 giorni) costituisce causa legittima di licenziamento, senza necessità di ulteriori motivazioni o di verifica sull’organizzazione aziendale. È stato escluso che tale fattispecie possa integrare discriminazione indiretta in mancanza di allegazioni concrete sull’incidenza specifica della disabilità nella malattia. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Cassazione, ribadendo che l’effetto discriminatorio di una norma apparentemente neutra deve essere valutato caso per caso, tenendo conto della patologia e dell’eventuale mancata adozione di accomodamenti ragionevoli. In difetto di allegazioni e prove specifiche, la domanda è stata ritenuta infondata.  

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il licenziamento per superamento del comporto.  

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