Autorità:
TAR
Data:
9 ottobre 2024
Numero:
17311
Regione:
Lazio
Il Tribunale, nel rigettare il ricorso contro il diniego di cittadinanza, nega che le somme percepite a titolo di assegno di invalidità da uno dei figli del ricorrente possano integrare il requisito reddituale richiesto per legge. Richiamando giurisprudenza conforme, il Tribunale afferma che il presupposto reddituale serve a dimostrare l’integrazione del soggetto nel tessuto sociale e la sua capacità di “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11/05/2023, n. 4767) e che “la pensione di invalidità – che appunto non concorre al reddito – non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell’integrazione del requisito de quo” (cfr. Consiglio di Stato, n. 4767/2023).