Autorità:
TAR
Data:
5 febbraio 2024
Numero:
2184
Regione:
Lazio
Il Tribunale, nel rigettare il ricorso contro il diniego di cittadinanza, nega che la condizione di invalidità del ricorrente possa avere rilievo nella valutazione relativa al requisito reddituale. Richiamando giurisprudenza conforme, il Tribunale afferma che il presupposto reddituale serve a dimostrare l’integrazione del soggetto nel tessuto sociale e la sua capacità di “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11/05/2023, n. 4767) e che “la pensione di invalidità – che appunto non concorre al reddito – non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell’integrazione del requisito de quo” (cfr. Consiglio di Stato, n. 4767/2023).