TAR Lazio, sez. V bis, sent. 5 febbraio 2024, n. 2184 

Autorità:
TAR

Data:
5 febbraio 2024

Numero:
2184

Regione:
Lazio

Il Tribunale, nel rigettare il ricorso contro il diniego di cittadinanza, nega che la condizione di invalidità del ricorrente possa avere rilievo nella valutazione relativa al requisito reddituale. Richiamando giurisprudenza conforme, il Tribunale afferma che il presupposto reddituale serve a dimostrare l’integrazione del soggetto nel tessuto sociale e la sua capacità di “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11/05/2023, n. 4767) e che “la pensione di invalidità – che appunto non concorre al reddito – non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delleritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell’integrazione del requisito de quo” (cfr. Consiglio di Stato, n. 4767/2023).  

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