Autorità:
TAR
Data:
1 ottobre 2024
Numero:
223
Regione:
Trentino Alto Adige
Il Tribunale, nel rigettare il ricorso contro il diniego di cittadinanza, nega che la condizione di invalidità della ricorrente possa avere rilievo nella valutazione relativa al requisito reddituale. Richiamando giurisprudenza conforme (tra cui Consiglio di Stato, 11 maggio 2023, n. 4767), il Tribunale afferma che “alla base del requisito reddituale vi è la necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali”. Con riferimento a ciò, il Tribunale afferma inoltre che la pensione di invalidità “che appunto non concorre al reddito – non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell’integrazione del requisito de quo”.