Corte d’Appello di Palermo, sent. 25 luglio 2024, n. 577 

Autorità:
Corte d’Appello

Data:
25 luglio 2024

Numero:
577

Regione:
Sicilia

Un lavoratore è stato licenziato dalla società datrice di lavoro a causa della sua sopravvenuta inabilità permanente alle mansioni di autista e addetto alla movimentazione manuale dei rifiuti presso il centro di raccolta/di riuso. Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato la nullità del licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento del danno, ritenendo che la società non avesse dimostrato l’impossibilità di adibire il dipendente in altre mansioni compatibili con il suo stato di inabilità. Inoltre, dall’organigramma prodotto dalla datrice di lavoro emergeva la sussistenza di ulteriori posizioni di “operario” o, comunque, dello stesso livello del lavoratore cui lo stesso avrebbe potuto essere adibito. Infine, la società non aveva dedotto alcunché in ordine all’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli idonei a consentire al ricorrente una qualsiasi attività lavorativa.  

la Corte d’Appello ha ribadito che l’onere della prova dell’impossibilità del repêchage e dell’adozione di accomodamenti ragionevoli grava esclusivamente sul datore di lavoro, in conformità all’orientamento della Cassazione (Cass. n. 5592/2016 e succ.). La società non ha adeguatamente dimostrato l’inesistenza di posizioni compatibili, né di aver adottato soluzioni organizzative per evitare il licenziamento, come richiesto dall’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216/2003 e dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di parità di trattamento per i lavoratori con disabilità. 

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