Trib. di Venezia, sez. lav., sent. 11 luglio 2024, n. 462  

Autorità:
Tribunale

Data:
11 luglio 2024

Numero:
462

Regione:
Veneto

Il ricorrente, tecnico della manutenzione rotabili alle dipendenze della società resistente dal 2000, ha chiesto l’esonero dal lavoro notturno ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 66/2003, in quanto genitore affidatario di un figlio con sindrome di Asperger riconosciuto disabile ex art. 3, comma 1, legge n. 104/1992. La società ha rigettato l’istanza, sostenendo che l’esonero è subordinato al riconoscimento della disabilità in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della medesima legge. Il Tribunale ha aderito all’orientamento espresso dalla Cassazione (ord. n. 12649/2023), secondo cui l’art. 11, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 66/2003 non subordina l’esonero dal lavoro notturno al requisito della gravità dell’handicap. Il testo normativo richiama genericamente lo status di disabile ai sensi della legge n. 104/1992, senza ulteriori limitazioni. Diversamente da quanto previsto in tema di trasferimento o assegnazione alla sede più vicina, l’esonero non richiede un bilanciamento con esigenze organizzative aziendali, trattandosi di diritto soggettivo pieno. L’interpretazione restrittiva invocata dalla parte resistente, fondata su una circolare aziendale e su un interpello ministeriale, è stata ritenuta priva di forza vincolante rispetto alla chiara formulazione legislativa. Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto del lavoratore all’esonero dal lavoro notturno finché avrà a carico il figlio disabile ai sensi della legge n. 104/1992. Ha condannato la società ad assegnare il ricorrente esclusivamente a turni mattutini e pomeridiani.

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