Trib. di Velletri, sez. lav., sent. 15 novembre 2024, n. 1637

Autorità:
Tribunale

Data:
15 novembre 2024

Numero:
1637

Regione:
Lazio

La ricorrente, operatrice sociosanitaria, è stata licenziata per giusta causa sulla base di un presunto uso improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 per l’assistenza alla madre disabile. Il procedimento disciplinare si fondava su una segnalazione generica ricevuta dall’Amministrazione. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento, lamentandone l’illegittimità per violazione del diritto di difesa. Il Tribunale ha rilevato che la contestazione disciplinare era assolutamente generica, mancando qualsiasi riferimento temporale e fattuale concreto. Essa si limitava ad affermare l’abuso dei permessi, senza indicare giorni, orari o comportamenti specifici. In tal modo, è stato irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa della dipendente, che si è trovata nell’impossibilità di articolare alcuna replica puntuale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il giudice ha sottolineato che la specificità della contestazione costituisce requisito essenziale e che un rinvio generico a fonti esterne è ammissibile solo se il dipendente ne ha piena conoscenza, il che non risultava nel caso in esame. Il vizio ha quindi inficiato l’intero procedimento disciplinare. Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il licenziamento disciplinare per violazione del diritto di difesa. Ha ordinato la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

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