Autorità:
Tribunale
Data:
16 dicembre 2024
Numero:
302
Regione:
Sardegna
Il ricorrente, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, ha impugnato due provvedimenti disciplinari: il primo per l’invio di una mail considerata inappropriata ai sensi dell’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001; il secondo per presunto uso improprio di permessi ex legge n. 104/1992 e congedo parentale. Ha chiesto la declaratoria di nullità delle sanzioni e il risarcimento per i giorni di sospensione non retribuiti. Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure procedurali sul primo procedimento. Diversamente, è stata accolta la domanda relativa alla seconda sanzione: la presenza del lavoratore in udienze o attività personali non escludeva, in assenza di prova contraria, l’effettiva prestazione di assistenza al familiare disabile. Le prove documentali e testimoniali hanno confermato la compatibilità tra tali attività e la finalità dei permessi. Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità della seconda sanzione e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle tre giornate di sospensione illegittima.