Autorità:
Tribunale
Data:
8 marzo 2024
Numero:
2862
Regione:
Lazio
Una lavoratrice, assunta come operaia di V livello CCNL pubblici esercizi con mansioni di inserviente di cucina, impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatole dal datore di lavoro il 26 maggio 2022. La contestazione disciplinare riguardava presunte irregolarità nella gestione del fondo cassa, la mancata annotazione di incassi, il malfunzionamento di un macchinario, un presunto abuso dei permessi ex lege 104/1992 e la mancata presentazione a visita medica preventiva. La ricorrente lamentava la natura ritorsiva del licenziamento, deducendo l’infondatezza degli addebiti e la violazione del procedimento disciplinare. Il Tribunale ha evidenziato che, affinché un licenziamento possa essere dichiarato ritorsivo, è necessario che il motivo illecito sia l’unico determinante, e che tale prova spetti al lavoratore. Tuttavia, il giudice ha riscontrato gravi carenze nella contestazione disciplinare: gli addebiti relativi alla gestione della cassa erano generici e privi di specifiche indicazioni sui presunti ammanchi o sulle procedure violate; la mancata disattivazione del macchinario non era supportata da prove adeguate; l’utilizzo dei permessi ex legge n. 104/1992 risultava giustificato dalla necessità di assistere la figlia minore disabile, e la mancata presentazione a visita medica non era stata circostanziata con indicazione delle date di convocazione. In applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Tribunale ha ritenuto insussistente il fatto materiale contestato, elemento sufficiente per invalidare il licenziamento. Il Tribunale ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione della lavoratrice ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, con il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto fino alla reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Inoltre, ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni trattenute durante la sospensione cautelativa.