Autorità:
Tribunale
Data:
28 marzo 2024
Numero:
3790
Regione:
Lazio
Un lavoratore, impiegato come addetto al reparto macelleria presso un supermercato, impugnava il trasferimento disposto dal datore di lavoro e il successivo licenziamento per giusta causa. Il trasferimento era stato motivato da esigenze tecnico-organizzative, mentre il dipendente lo riteneva illegittimo, in quanto privo di adeguata giustificazione e lesivo del suo diritto di assistenza al padre disabile, beneficiario della legge n. 104/1992. Dopo il trasferimento, il lavoratore non aveva preso servizio nella nuova sede e, a seguito di un periodo di assenze prolungate, era stato licenziato per assenza ingiustificata. Egli contestava la legittimità del licenziamento, sostenendo l’illegittimità del trasferimento e la mancata comunicazione formale del recesso. Il Tribunale ha preliminarmente escluso l’illegittimità del trasferimento, rilevando che l’azienda aveva dimostrato l’esistenza di esigenze organizzative tali da giustificare lo spostamento del lavoratore. Ha inoltre chiarito che il diritto alla fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992 non garantisce un diritto assoluto a evitare trasferimenti, bensì impone solo un obbligo di bilanciamento tra le esigenze aziendali e quelle del dipendente. Per quanto riguarda il licenziamento, il giudice ha ritenuto che la mancata presentazione nella nuova sede, protrattasi per diversi mesi, integrasse una grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario. La presunta mancata ricezione della lettera di licenziamento non è stata considerata rilevante, poiché il lavoratore ne aveva comunque avuto conoscenza effettiva nel corso del procedimento. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del trasferimento e del licenziamento per giusta causa.