Trib. di Roma, sez. lav., sent. 28 maggio 2024, n. 5996  

Autorità:
Tribunale

Data:
28 maggio 2024

Numero:
5996

Regione:
Lazio

Il ricorrente, dipendente con qualifica di operatore di esercizio, ha agito ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011 per accertare la natura discriminatoria del mancato computo, ai fini degli emolumenti ERA1 e della Maggiorazione ERA, dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 fruiti per assistere lo zio disabile. Tali permessi erano esclusi dagli accordi aziendali che invece equiparavano ad assenze giustificate solo quelli fruiti per figli, coniugi o genitori. Il Tribunale ha rilevato una discriminazione indiretta, ex art. 2 d.lgs. n. 216/2003 e in linea con la Direttiva 2000/78/CE, poiché le previsioni degli accordi aziendali, apparentemente neutre, penalizzano chi fruisce di permessi per assistenza a familiari disabili non ricompresi nel ristretto elenco contrattuale. Richiamando giurisprudenza interna (App. Roma n. 2217/2023) ed europea, il giudice ha evidenziato la violazione del principio di parità di trattamento e del diritto all’assistenza familiare tutelato anche dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L’azienda non ha fornito giustificazioni oggettive e proporzionate idonee a escludere l’illiceità della condotta. È stato inoltre riconosciuto il danno non patrimoniale, in quanto il trattamento retributivo deteriore ha inciso negativamente sulla dignità del lavoratore. Il Tribunale ha dichiarato la natura discriminatoria del comportamento datoriale e ha disapplicato in parte gli accordi aziendali. Ha ordinato la cessazione della condotta discriminatoria, condannato la società al pagamento delle differenze retributive e riconosciuto al ricorrente un risarcimento per danno non patrimoniale. 

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