Trib. di Roma, sez. lav., sent. 23 febbraio 2024, n. 2250 

Autorità:
Tribunale

Data:
28 marzo 2024

Numero:
2250

Regione:
Lazio

Una lavoratrice, impiegata presso un istituto di credito, impugnava il trasferimento disposto nei suoi confronti, ritenendolo illegittimo in quanto lesivo delle tutele riconosciutele dalla legge n. 104/1992 per l’assistenza alla sorella disabile. La ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse stato adottato senza il suo consenso e in violazione dell’art. 38 del CCNL di categoria, che vieta il trasferimento dei lavoratori beneficiari di tale tutela senza il loro assenso. Inoltre, richiamava una precedente sentenza che aveva già annullato un trasferimento disposto nei suoi confronti per motivi analoghi. Il datore di lavoro non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Il Tribunale ha preliminarmente chiarito la nozione di trasferimento, specificando che, ai sensi dell’art. 2103 c.c., esso presuppone un mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel caso in esame, tuttavia, la variazione riguardava esclusivamente lo spostamento della lavoratrice all’interno della stessa sede di lavoro, dal secondo piano al piano terra, senza comportare una modifica dell’unità produttiva né un pregiudizio organizzativo significativo. Pertanto, non si configurava un trasferimento ai sensi della normativa vigente. Inoltre, il giudice ha richiamato la giurisprudenza di Cassazione secondo cui il divieto di trasferimento senza consenso per i lavoratori beneficiari della legge n. 104/1992 opera solo se lo spostamento è idoneo a compromettere l’assistenza al familiare disabile, condizione non ravvisabile nella fattispecie concreta. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che il provvedimento adottato dal datore di lavoro non costituisse un trasferimento illegittimo. Non essendoci una modifica sostanziale del luogo di lavoro né un pregiudizio per l’assistenza al familiare disabile, il provvedimento è stato ritenuto legittimo.

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