Trib. di Reggio Calabria, sez. lav., sent. 13 giugno 2024, n. 870  

Autorità:
Tribunale

Data:
13 giugno 2024

Numero:
870

Regione:
Calabria

Il ricorrente, dipendente di un istituto di vigilanza, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’esonero dai turni notturni e all’assegnazione a una sede lavorativa prossima al domicilio della madre, da lui assistita in quanto persona con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. Nonostante le istanze rivolte al datore di lavoro, il lavoratore veniva continuativamente impiegato in sedi distanti e in orari notturni, pur risultando unico familiare idoneo all’assistenza. Il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza della domanda, rilevando come il diritto a scegliere la sede più vicina alla persona assistita (art. 33, co. 5, legge n. 104/1992) e quello all’esonero dal lavoro notturno (art. 53, co. 3, d.lgs. n. 151/2001) costituiscano espressione di tutela sociale in favore dei caregiver familiari. Il datore di lavoro, pur richiamando l’organizzazione aziendale e la tipica mobilità del personale di vigilanza, non ha fornito prova concreta di esigenze tecnico-organizzative ostative né ha dimostrato l’impossibilità di assegnare il ricorrente a turni e sedi compatibili con le esigenze assistenziali. Il giudice ha inoltre escluso una distinzione rilevante tra “sede” e “località” di lavoro che potesse vanificare l’applicazione delle norme invocate.  Accertato il diritto del lavoratore all’esonero dai turni notturni e all’assegnazione a sedi di lavoro vicine al domicilio del familiare disabile, il Tribunale ha ordinato all’istituto di vigilanza l’adozione delle misure organizzative necessarie a garantire tali prerogative. 

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