Autorità:
Tribunale
Data:
9 aprile 2024
Numero:
107
Regione:
Emilia Romagna
Il ricorrente, dipendente di un’azienda, ha proposto ricorso per ottenere l’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno, invocando l’art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 66/2003, in quanto avente a carico la moglie disabile ai sensi della legge n. 104/1992. Ha altresì chiesto la condanna della datrice di lavoro all’assegnazione esclusiva a turni diurni e al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale ha accolto la domanda principale, rilevando che la normativa vigente prevede il diritto all’esonero dal lavoro notturno per i lavoratori che abbiano a carico soggetti disabili, indipendentemente dalla gravità dell’handicap. A tal proposito, è stata richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12649/2023), che chiarisce come la disposizione non subordini l’esonero alla condizione di disabilità grave, bensì si riferisca in modo generale al riconoscimento dello status di disabile ai sensi della legge n. 104/1992. Il giudice ha invece rigettato la richiesta risarcitoria, ritenendola generica e carente dei presupposti allegativi e probatori. Il Tribunale ha accertato il diritto del ricorrente a non svolgere lavoro notturno, condannando la datrice di lavoro ad assegnarlo esclusivamente a turni mattutini e pomeridiani.