Trib. di Perugia, sez. lav., sent. 2 febbraio 2024, n. 67 

Autorità:
Tribunale

Data:
2 febbraio 2024

Numero:
67

Regione:
Umbria

Un lavoratore, assunto come operaio di terzo livello, impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dall’associazione datoriale per assenza ingiustificata dal lavoro. Il ricorrente sosteneva di essersi assentato per assistere la madre disabile, avendo presentato domanda di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001. Tuttavia, l’ente previdenziale rigettava inizialmente la richiesta per un vizio formale nella modalità di pagamento dell’indennità. L’associazione contestava l’assenza, ritenendola ingiustificata, e procedeva al licenziamento. Il Tribunale ha ritenuto che l’assenza del lavoratore fosse priva di giustificazione, in quanto la concessione del congedo straordinario richiede un provvedimento amministrativo autorizzativo. L’errore nella domanda non esimeva il dipendente dall’obbligo di assicurarsi la preventiva autorizzazione, né gli conferiva il diritto di assentarsi unilateralmente. Il giudice ha evidenziato che il rapporto di lavoro è basato su prestazioni corrispettive e che ogni sospensione della prestazione richiede il consenso datoriale o un’autorizzazione legale. Inoltre, ha richiamato l’art. 33, comma 7-bis, l. n. 104/1992, che prevede la decadenza dal beneficio assistenziale in caso di insussistenza dei presupposti, lasciando intatta la rilevanza disciplinare della condotta contestata. Il Tribunale ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo l’assenza arbitraria e idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

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