Autorità:
Tribunale
Data:
27 febbraio 2024
Numero:
470
Regione:
Campania
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro per l’abuso dei permessi ex legge n. 104/1992. La contestazione disciplinare si fondava sull’attività investigativa che documentava l’assenza del ricorrente dall’abitazione della suocera disabile nei giorni di fruizione dei permessi, in cui si trovava invece in una località diversa, impegnato in attività personali. Il lavoratore sosteneva che tali giornate fossero dedicate a rendere più confortevole la residenza estiva della suocera, al fine di garantirle un soggiorno adeguato. Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’assenza dal lavoro per fruire dei permessi ex art. 33, l. n. 104/1992 deve essere funzionalmente legata all’assistenza del familiare disabile. La giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude un’interpretazione meramente compensativa del beneficio e impone un nesso rigoroso tra la fruizione del permesso e l’assistenza. Nel caso di specie, l’assenza del lavoratore dall’abitazione della suocera e la documentazione investigativa dimostravano la mancanza di tale nesso, configurando un abuso del diritto. Il giudice ha ritenuto irrilevante l’argomento difensivo secondo cui l’attività svolta fosse indirettamente finalizzata all’assistenza, poiché la suocera non si trovava nella residenza estiva nei giorni contestati. Il Tribunale ha confermato la sussistenza della giusta causa di licenziamento, ritenendo leso in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti.