Autorità:
Tribunale
Data:
8 ottobre 2024
Numero:
6523
Regione:
Campania
Un lavoratore, assunto con mansioni di operaio, impugnava il licenziamento per giusta causa. La società giustificava il recesso con l’abuso dei permessi ex legge n. 104/1992, accertato tramite indagini investigative che evidenziavano come, in tre diverse giornate, il lavoratore avesse utilizzato tali permessi per scopi estranei all’assistenza del familiare disabile. Il ricorrente sosteneva la nullità del licenziamento per carattere ritorsivo, deducendo che fosse stato adottato in reazione alle richieste di cambio di mansione a seguito di problemi di salute. Chiedeva la reintegrazione o, in subordine, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Tribunale ha ribadito che l’abuso dei permessi ex legge n. 104/1992 costituisce violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonché inadempimento agli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, idoneo a legittimare il licenziamento per giusta causa. Ha valorizzato l’istruttoria investigativa, che documentava come, nelle giornate contestate, il lavoratore avesse trascorso solo un breve periodo con il familiare disabile, dedicando la maggior parte del tempo a impegni personali, come recarsi in bar, autolavaggi e concessionarie. Il Tribunale ha escluso la natura ritorsiva del licenziamento, ritenendo provata la sussistenza della giusta causa. Ha inoltre evidenziato che il lavoratore non aveva dimostrato che il licenziamento fosse esclusivamente motivato da intenti discriminatori. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa.