Autorità:
Tribunale
Data:
17 dicembre 2024
Numero:
8727
Regione:
Campania
Un lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato e mansioni di guardia particolare giurata, impugnava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. La società giustificava il recesso con l’assenza ingiustificata dal servizio per cinque giorni consecutivi, in turni di vigilanza notturna. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, sostenendo di aver rifiutato tali turni in quanto incompatibili con la sua condizione di caregiver ex articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, poiché assisteva la madre disabile grave. Chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento delle retribuzioni non percepite. Il Tribunale ha accertato che il lavoratore beneficiava delle tutele della legge 104/1992 e che il suo rifiuto di prestare servizio notturno era legittimo ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 66/2003, che esclude dall’obbligo del lavoro notturno i lavoratori con carichi di assistenza a soggetti disabili. Ha inoltre rilevato che la comunicazione del turno era avvenuta con un preavviso estremamente ridotto, limitando la possibilità per il lavoratore di organizzare un’alternativa assistenziale. L’azienda non ha dimostrato che l’assenza del ricorrente fosse priva di giustificazione e che il suo rifiuto integrasse un inadempimento disciplinarmente rilevante. Il giudice ha dunque ritenuto il licenziamento privo di giustificato motivo soggettivo e, di conseguenza, illegittimo. Il Tribunale ha annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato.