Trib. di Milano, sez. lav., sent. 13 novembre 2024, n. 5044 

Autorità:
Tribunale

Data:
13 novembre 2024

Numero:
5044

Regione:
Lombardia

Un lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato e successivamente stabilizzato, impugnava il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo. Il datore di lavoro motivava il recesso con una perdita di fatturato derivante dalla crisi del settore e dall’internalizzazione di alcune attività precedentemente esternalizzate. Il ricorrente sosteneva l’insussistenza delle ragioni addotte e deduceva che il licenziamento fosse ritorsivo, in quanto aveva cominciato a beneficiare di permessi ex legge n. 104/1992 per assistere la madre disabile. Chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento delle retribuzioni non corrisposte e delle competenze di fine rapporto. Il Tribunale ha rilevato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo solo se il datore di lavoro dimostra un effettivo riassetto organizzativo, l’inesistenza di soluzioni alternative e l’adozione di criteri di correttezza e buona fede. In questo caso, la società convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova della crisi aziendale né dell’impossibilità di ricollocare il dipendente. La mancanza di riscontri documentali ha determinato l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. Il giudice ha escluso il carattere ritorsivo del licenziamento, rilevando che tra la concessione dei permessi L. n. 104/1992 e il recesso erano trascorsi due anni, rendendo inverosimile il nesso causale. Tuttavia, ha riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento delle somme dovute per le mensilità non corrisposte, il TFR e le competenze maturate. Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore e il pagamento delle retribuzioni maturate fino alla reintegrazione.

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