Autorità:
Tribunale
Data:
12 febbraio 2024
Numero:
708
Regione:
Lombardia
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro per abuso dei permessi ex legge n. 104/1992. Secondo la contestazione disciplinare, il dipendente, anziché assistere il padre disabile nei giorni di fruizione dei permessi, svolgeva attività personali, come recarsi in bar, negozi e accompagnare il figlio a scuola. L’azienda si era avvalsa di un’agenzia investigativa, che documentava tali condotte con materiale fotografico e testimonianze. Il lavoratore sosteneva di aver prestato assistenza al genitore presso un’altra abitazione, eseguendo attività amministrative e lavori di ristrutturazione dell’immobile. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di tardività della contestazione, ritenendola tempestiva in considerazione della complessità dell’organizzazione aziendale. Ha altresì escluso la violazione della privacy, ritenendo leciti i controlli investigativi al di fuori dell’orario di lavoro per verificare l’abuso dei permessi. Nel merito, ha affermato che le attività svolte dal lavoratore non fossero funzionali all’assistenza del disabile, bensì riconducibili a esigenze personali. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l’uso improprio dei permessi ex art. 33, l. n. 104/1992 può integrare giusta causa di licenziamento in quanto lesivo del vincolo fiduciario. Il Tribunale ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, rigettando il ricorso e condannando il lavoratore al pagamento delle spese processuali.