Autorità:
Tribunale
Data:
3 luglio 2024
Numero:
2195
Regione:
Puglia
Un lavoratore impugnava la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata dal datore di lavoro per assenza ingiustificata. Il ricorrente sosteneva di aver correttamente fruito di un permesso ex art. 33, L. n. 104/1992 per assistere la madre disabile grave. Tuttavia, il datore di lavoro riteneva che il dipendente non avesse presentato tempestivamente la documentazione necessaria per la fruizione del beneficio. La società, ritenendo l’assenza ingiustificata, gli comminava una sanzione disciplinare senza concedergli la possibilità di essere sentito a sua difesa. Il Tribunale ha ritenuto illegittima la sanzione disciplinare, rilevando la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). Tale norma impone al datore di lavoro di garantire il diritto di difesa del lavoratore, prevedendo l’obbligo di un’audizione personale in caso di richiesta espressa. Il ricorrente aveva effettivamente presentato giustificazioni scritte, accompagnate da una richiesta formale di audizione orale, alla quale il datore di lavoro non aveva dato seguito. La giurisprudenza consolidata (Cass. n. 19846/2020, Cass. n. 6555/2023) conferma che l’omessa audizione del lavoratore incolpato comporta l’illegittimità della sanzione disciplinare, anche se le giustificazioni scritte risultassero apparentemente esaustive. Inoltre, il Tribunale ha escluso che la mancata presentazione del modulo aggiuntivo richiesto dal datore di lavoro fosse sufficiente a giustificare la sanzione, poiché il lavoratore aveva comunque comunicato tempestivamente la fruizione del permesso. Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima e annullando la sanzione disciplinare.