Trib. di Como, sez. II civ., sent. 22 aprile 2024, n. 61 

Autorità:
Tribunale

Data:
22 aprile 2024

Numero:
61

Regione:
Lombardia

Una lavoratrice, assunta con la qualifica di impiegata di IV livello, impugnava il licenziamento per giusta causa. La contestazione disciplinare si basava su un’indagine investigativa che aveva documentato che, nelle giornate di fruizione del beneficio ex art. 33, L. n. 104/1992, la ricorrente non si era recata presso il domicilio della madre disabile. L’azienda riteneva che il comportamento della dipendente avesse irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario. La ricorrente sosteneva che le attività svolte durante i permessi fossero compatibili con la funzione assistenziale della norma. Il Tribunale ha ribadito che i permessi ex L. n. 104/1992 devono essere direttamente e funzionalmente connessi all’assistenza del familiare disabile, ma non necessariamente coincidere con una presenza ininterrotta presso il domicilio. Tuttavia, nel caso di specie, è emerso che la lavoratrice aveva utilizzato i permessi per svolgere attività estranee all’assistenza, tra cui la partecipazione a eventi sportivi del figlio, viaggi fuori città e spese personali. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 7301/2023, Cass. n. 4984/2014), il Tribunale ha evidenziato che l’utilizzo dei permessi per finalità diverse costituisce abuso del diritto e giustifica il licenziamento per giusta causa, in quanto compromette la fiducia datoriale e comporta un’indebita percezione della retribuzione. Il Tribunale di Como ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa.

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