Autorità:
Tribunale
Data:
2 settembre 2024
Numero:
648
Regione:
Lazio
Un lavoratore, inquadrato nel IV livello del CCNL Commercio e Terziario e impiegato come ausiliario del traffico, impugnava il licenziamento per giusta causa per utilizzo improprio dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. L’azienda contestava al dipendente l’assenza di effettiva assistenza al genitore disabile nei giorni di fruizione del beneficio. L’indagine investigativa privata evidenziava che il lavoratore non si era recato presso il domicilio del genitore o vi aveva soggiornato per pochi minuti, dedicandosi prevalentemente ad attività personali. Il ricorrente sosteneva che l’assistenza era stata prestata in momenti diversi della giornata o mediante adempimenti indiretti, quali acquisti per il genitore. Il Tribunale ha ribadito che i permessi ex L. n. 104/1992 devono essere finalizzati all’assistenza effettiva e concreta del familiare disabile. Pur non essendo richiesta una presenza ininterrotta, il tempo fruito deve essere impiegato prevalentemente per l’assistenza, senza utilizzi strumentali o compensativi (Cass. 30676/2018, Cass. 17698/2016). L’istruttoria ha accertato che il lavoratore aveva sistematicamente destinato la quasi totalità del permesso ad attività personali, con solo pochi minuti di presenza presso il genitore. Il Tribunale ha quindi ritenuto provato l’abuso del diritto, che ha determinato una lesione irreparabile del vincolo fiduciario, giustificando il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. Il Tribunale ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento.