Trib. di Bergamo, sez. lav., sent. 20 giugno 2024, n. 719 

Autorità:
Tribunale

Data:
20 giugno 2024

Numero:
719

Regione:
Lombardia

Un lavoratore, assunto come quadro con funzioni di sales area manager per il Nord Africa e il Medio Oriente, impugnava il licenziamento per giusta causa contestando la fondatezza delle accuse aziendali. Il provvedimento disciplinare si basava su plurime contestazioni, tra cui l’abuso dei permessi ex L. n. 104/1992, il mancato rispetto dell’orario di lavoro, l’utilizzo improprio dell’auto aziendale e l’assenza ingiustificata in giornate lavorative senza richiesta di ferie o permessi. Il ricorrente negava gli addebiti, sostenendo di aver sempre rispettato le regole aziendali. Inoltre, chiedeva il riconoscimento di incentivi economici per il 2022. L’azienda si costituiva in giudizio, contestando la pretesa risarcitoria e formulando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni legati all’uso indebito dell’auto aziendale. Il Tribunale ha accertato che il ricorrente aveva sistematicamente fruito dei permessi ex L. 104/1992 per finalità estranee all’assistenza, dedicandosi invece a commissioni personali, come la spesa o l’accompagnamento dei figli ad attività sportive. Tale comportamento è stato ritenuto incompatibile con la funzione assistenziale dei permessi, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 28606/2021). Inoltre, è emerso un sistematico mancato rispetto dell’orario di lavoro, con timbrature effettuate da remoto senza effettiva presenza in azienda, e un uso improprio dell’auto aziendale, con percorrenza annuale superiore al limite previsto dalle policy aziendali. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta del lavoratore, per gravità e reiterazione, avesse irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa.

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