Trib. di Bari, sez. lav., sent. 5 dicembre 2024, n. 4834 

Autorità:
Tribunale

Data:
5 dicembre 2024

Numero:
4834

Regione:
Puglia

Una lavoratrice impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli contestando l’accusa di irregolare fruizione del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001. L’ente datore di lavoro sosteneva che, nel periodo di fruizione del beneficio, la dipendente non convivesse con la zia disabile assistita, in quanto risultava abitare stabilmente in un altro domicilio. Il licenziamento era stato basato su indagini investigative condotte su più giornate, che avevano documentato l’assenza della lavoratrice presso l’abitazione dell’assistita. La ricorrente contestava le prove raccolte, sostenendo di aver effettivamente prestato assistenza e denunciando l’inadeguatezza delle indagini. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui il diritto al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 presuppone la convivenza effettiva e continuativa tra il lavoratore e il familiare disabile assistito, intesa come coabitazione stabile e non solo residenza anagrafica. La giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 203/2013) ha infatti chiarito che il beneficio è volto a garantire assistenza continuativa, evitando vuoti pregiudizievoli alla salute del disabile. Dalle indagini investigative è emerso che la lavoratrice trascorreva la quotidianità presso un’altra abitazione e si recava raramente presso il domicilio della zia, senza prestare un’assistenza continuativa. Il Tribunale ha inoltre ritenuto infondate le censure della lavoratrice sulla validità delle indagini, sottolineando che i controlli investigativi sono legittimi purché finalizzati a verificare il corretto utilizzo dei permessi e non l’attività lavorativa. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa.

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