Trib. di Bari, sez. lav., sent. 19 novembre 2024, n. 4487 

Autorità:
Tribunale

Data:
19 novembre 2024

Numero:
4487

Regione:
Puglia

Un lavoratore, operaio addetto al servizio di igiene urbana nel Comune di Monopoli, impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa. L’azienda contestava l’abuso dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992, sostenendo che nelle giornate di fruizione del beneficio, durante il turno lavorativo, il dipendente non si fosse mai recato presso il domicilio del padre disabile, per il quale fruiva dei permessi. Il licenziamento era stato adottato sulla base di un’indagine investigativa che aveva documentato l’assenza di assistenza. Il Tribunale ha confermato che il diritto ai permessi L. 104/1992 è subordinato alla finalità di assistenza, che deve avere carattere continuativo, effettivo e funzionale alle esigenze del familiare disabile (Cass. n. 17968/2016). È stato accertato che nelle giornate contestate il padre del lavoratore usciva autonomamente dall’abitazione con la propria auto, senza che il ricorrente lo assistesse in alcun modo. Le deposizioni testimoniali fornite dal fratello e dalla sorella del ricorrente sono state ritenute generiche e prive di elementi oggettivi in grado di dimostrare la prestazione di assistenza nelle fasce orarie corrispondenti ai permessi fruiti. Inoltre, la condotta è stata considerata particolarmente grave poiché reiterata nel tempo, con uno sviamento della funzione assistenziale e un pregiudizio per l’azienda e l’ente previdenziale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19296/2014), il Tribunale ha ribadito che l’abuso dei permessi L. n. 104/1992 integra una lesione irreparabile del vincolo fiduciario, giustificando il licenziamento per giusta causa. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento.

Documenti