Trib. di Ancona, sez. lav., sent. 6 febbraio 2024, n. 63 

Autorità:
Tribunale

Data:
6 febbraio 2024

Numero:
63

Regione:
Marche

Una lavoratrice impugnava la sanzione disciplinare della sospensione per 10 giorni e il successivo licenziamento per giusta causa, comminati dal datore di lavoro. Le contestazioni riguardavano l’asserita indebita fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e del congedo straordinario per l’assistenza al padre disabile. In particolare, il licenziamento era motivato dall’asserita mancanza della convivenza con il familiare assistito, requisito ritenuto necessario per la legittimità del congedo. Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’impugnazione della sanzione disciplinare, ritenendo che la lavoratrice avesse rinunciato alla procedura arbitrale, producendo effetti di acquiescenza. Tuttavia, ha accolto l’eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente, ritenendo tempestiva l’impugnazione del licenziamento. Nel merito, il giudice ha evidenziato come il mutamento della contestazione tra la lettera disciplinare e il licenziamento violasse il principio di immutabilità dell’addebito. Inoltre, ha ritenuto che il congedo straordinario, a differenza dei permessi ex lege 1n. 04/1992, non richieda un controllo giornaliero sull’assistenza prestata, ma una valutazione complessiva della sua finalità assistenziale. Il licenziamento è stato dunque ritenuto illegittimo, non essendo stata dimostrata la sistematica elusione delle finalità del congedo. Il Tribunale ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione della lavoratrice e la corresponsione di un’indennità risarcitoria, oltre al versamento dei contributi previdenziali. Ha inoltre rigettato la domanda riconvenzionale del datore di lavoro per la restituzione delle somme versate nel periodo di congedo e per le spese della procedura arbitrale.

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