Autorità:
Tribunale
Data:
5 giugno 2024
Numero:
277
Regione:
Marche
Il Tribunale di Ancona ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per presunto abuso dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, L. 104/1992. Il lavoratore era stato licenziato per aver impiegato i permessi destinati all’assistenza del familiare disabile per attività personali non connesse direttamente alla cura dello stesso. La società datrice di lavoro, sulla base di un’indagine investigativa, aveva contestato l’uso improprio del beneficio normativo. Tuttavia, il ricorrente ha dimostrato che le attività svolte (quali acquisto di beni di prima necessità e accompagnamento a visite mediche) rientravano nell’ambito dell’assistenza richiesta.
Il Tribunale ha ribadito che l’assistenza di cui all’art. 33 l. 104/1992 non deve essere intesa in senso restrittivo come mera presenza fisica accanto al disabile, ma comprende anche attività funzionali alle sue necessità. Ha inoltre affermato che l’assenza dal domicilio dell’assistito, se giustificata da esigenze connesse alla sua cura, non costituisce abuso del diritto.