Corte d’Appello di Catanzaro, sez. lav., sent. 23 aprile 2024, n. 193  

Autorità:
Corte d’Appello

Data:
23 aprile 2024

Numero:
193

Regione:
Calabria

Una lavoratrice, impiegata come aiuto commessa con contratto part-time, impugnava il licenziamento per giusta causa. Il provvedimento era motivato da due contestazioni: la presunta indebita fruizione dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992, che sarebbero stati utilizzati per attività personali, e reiterati ammanchi di cassa.  Il Tribunale di Vibo Valentia rigettava il ricorso, ritenendo provati gli addebiti e proporzionata la sanzione espulsiva. La lavoratrice proponeva appello, contestando la valutazione degli ammanchi di cassa e sostenendo che l’assistenza al familiare disabile era stata effettivamente prestata, seppur con modalità flessibili. Quanto alla fruizione dei permessi L. n. 104/1992, la Corte ha confermato che l’assenza dal lavoro deve essere funzionalmente collegata all’assistenza del familiare disabile. Nel caso specifico, la lavoratrice non ha fornito prova di un nesso causale diretto tra le giornate di permesso e l’attività di assistenza, avendo dichiarato di aver accompagnato il familiare presso parenti o consentito la sua partecipazione a un evento familiare. Tali circostanze sono state ritenute insufficienti a giustificare la fruizione del beneficio. La Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione principale e incidentale, confermando la legittimità del licenziamento.

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