Autorità:
Corte d’Appello
Data:
22 marzo 2024
Numero:
84
Regione:
Marche
La fruizione flessibile dei permessi ex legge n. 104/1992 non costituisce abuso se finalizzata, anche indirettamente, all’assistenza del familiare disabile. La fattispecie trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente, addetta al banco macelleria, per presunta illecita fruizione di permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. La società datrice di lavoro contestava che la lavoratrice avesse utilizzato i permessi per attività non direttamente riconducibili all’assistenza della madre disabile. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il licenziamento. La Corte ha confermato la centralità del nesso causale tra la fruizione dei permessi e l’attività assistenziale, sottolineando che l’assistenza può consistere anche in attività indirette, come l’accompagnamento a visite mediche o il disbrigo di pratiche amministrative. Ha rilevato che il datore di lavoro non ha assolto all’onere della prova circa l’uso improprio dei permessi, non emergendo elementi univoci che dimostrassero una condotta abusiva. Inoltre, la relazione investigativa prodotta dalla società è stata ritenuta lacunosa e imprecisa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la semplice presenza del lavoratore in luoghi diversi dall’abitazione del disabile non implica necessariamente un abuso del diritto. La Corte ha rigettato l’appello, confermando l’illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa.