Autorità:
Corte d’Appello
Data:
19 dicembre 2024
Numero:
425
Regione:
Marche
Una lavoratrice impugnava il licenziamento per giusta causa basato sull’accusa di utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992. Il Tribunale di Ancona accoglieva il ricorso, dichiarando l’illegittimità del licenziamento per mancanza di prova dello sviamento della finalità assistenziale. L’azienda appellava la sentenza, sostenendo l’errata valutazione dei fatti e l’erronea applicazione dell’art. 33 L. n. 104/1992. Sul merito, la Corte ha ribadito che l’abuso del diritto ai permessi ex L. n. 104/1992 sussiste solo quando l’assenza dal lavoro non ha alcuna correlazione con l’assistenza al familiare disabile. Nel caso di specie, l’azienda non ha fornito prove univoche che la lavoratrice avesse impiegato il tempo per finalità estranee all’assistenza. Il controllo investigativo non ha accertato l’assenza totale di attività assistenziali, né ha escluso che l’assistenza potesse essere stata svolta in modo indiretto o in orari diversi. Inoltre, la Corte ha ritenuto sproporzionato il licenziamento, considerando che la condotta contestata riguardava un numero limitato di ore di permesso. La Corte di Appello ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado, dichiarando illegittimo il licenziamento.