Cass. Pen, sez. VI, sent. 21 ottobre 2024, n. 38903 

Autorità:
Cassazione Penale

Data:
21 ottobre 2024

Numero:
38903

Regione:
Sicilia

La Corte di Cassazione si è pronunciata, con sentenza n. 38903 del 2024, a seguito del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catania con cui era stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Catania nei confronti del ricorrente per il delitto di maltrattamenti ai danni della convivente, aggravato dallo stato di gravidanza della donna e dalla presenza del fratello di questa, affetto da sindrome di down.  

Per quanto concerne il tema dei diritti delle persone con disabilità, il ricorrente deduceva vizio di motivazione, sostenendo con il settimo motivo di ricorso che la Corte d’Appello in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate si sarebbe affidata alle sole dichiarazioni della persona offesa, prive di determinatezza, in ordine ai tempi e ai modi delle violenze denunciate, soprattutto circa la presenza del fratello disabile e alla documentazione di detta condizione.  

La Cassazione ha dichiarato generico questo motivo di ricorso, affermando che la sentenza impugnata si è basata sulle credibili e riscontrate dichiarazioni della persona offesa, che ha dato puntuale atto delle condotte maltrattanti del ricorrente attuate in presenza del fratello con disabilità. 

Inoltre, richiamando la recentissima giurisprudenza di legittimità sul tema (Cass. Pen., sez. VI, sent. 20 marzo 2024, n. 11724), relativa alla configurabilità dell’aggravante di aver commesso il fatto in presenza (o in danno) di persona con disabilità, la Corte ha ribadito che non è richiesto per la sussistenza dell’aggravante il previo formale riconoscimento dello stato di “handicap” secondo le procedure della legge n. 104 del 1992, essendo sufficiente l’accertamento in sede penale, in base agli indici fattuali disponibili, dell’esistenza di quella condizione, che tra l’altro il ricorrente aveva espressamente riconosciuto nel verbale di interrogatorio allegato al ricorso.