Cass. Pen., sez. I, sent. 4 novembre 2024, n. 40488  

Autorità:
Cassazione Penale

Data:
4 novembre 2024

Numero:
40488

Regione:
Lombardia

Con questa decisione la Corte di Cassazione, sez. I penale, si è pronunciata sul ricorso proposto da una madre in stato di detenzione contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza con cui era stata dichiarata inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell’art. 47 quinquies ord.pen.  

La richiesta di detenzione domiciliare era motivata dalla necessità della madre detenuta di assistere il figlio minore quattordicenne autistico. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto la richiesta inammissibile in quanto la disabilità del figlio era espressamente classificata come “non grave”, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, mentre la Corte costituzionale, nel dichiarare con la sentenza n. 18 del 2020 l’incostituzionalità dell’art. 47 quinquies ord.pen. nella parte in cui non prevedeva la concessione della detenzione domiciliare speciale anche in favore della madre di un figlio affetto da handicap, aveva stabilito che deve trattarsi di un handicap “grave”, ritualmente accertato in base a detta norma. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, affermando che la sentenza della Corte costituzionale richiamata ha individuato con estrema chiarezza i imiti del requisito richiesto per la concessione della misura alternativa, che può essere riconosciuta solo se i figli della persona condannata siano affetti da una disabilità accertata come “grave” ai sensi dell’’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 e specificatamente accertata secondo le procedure di tale legge.  

La Cassazione ha inoltre affermato che il giudice penale o un perito non possono sostituirsi alla commissione medica prevista dalla legge n. 104 del 1992 «poiché il loro intervento potrebbe persino portare a risultati contrari agli interessi e ai diritti del minore con disabilità, in quanto una valutazione di mancanza di gravità dell’handicap non sarebbe impugnabile, diversamente dall’accertamento condotto ai sensi della legge n. 104/1992, che è sempre impugnabile, anche in ordine alla valutazione di gravità dell’handicap, con ricorso al giudice ordinario».