Cass. civ., sez. lav., ord. 9 agosto 2024, n. 22643

Autorità:
Corte di Cassazione

Data:
9 agosto 2024

Numero:
22643

Regione:
Lombardia

Un lavoratore dipendente di una società della grande distribuzione è stato licenziato per giusta causa con l’accusa di aver abusato dei permessi retribuiti ex art. 33, co. 3, L. 104/1992, non prestando assistenza al proprio nonno disabile in sei giornate specifiche. Il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione del lavoratore; la Corte d’Appello, in riforma parziale, ha escluso la giusta causa, disponendo la risoluzione del rapporto e il pagamento di un’indennità risarcitoria. La Corte d’Appello ha ritenuto solo parzialmente provati gli addebiti, affermando che in tre delle sei giornate contestate non vi era prova dell’effettiva assistenza. In particolare, l’aver fatto la spesa per conto del familiare è stato considerato compatibile con la nozione estensiva di assistenza. In riferimento alle giornate con condotta omissiva accertata, il comportamento del lavoratore non è stato ritenuto di gravità tale da giustificare il recesso, anche in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari. La Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione, ribadendo che la valutazione del giudice di merito circa la proporzionalità della sanzione rientra nella sua discrezionalità tecnica e non è sindacabile in sede di legittimità. È stato altresì riaffermato che i permessi L. 104/1992 sono giornalieri, non frazionabili rigidamente in termini orari, e devono essere utilizzati per attività funzionali all’assistenza, anche non in presenza diretta. La Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando l’applicazione della tutela indennitaria ex art. 18, co. 5, L. 300/1970.