Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
17 gennaio 2024
Numero:
13934
Regione:
Campania
Una lavoratrice, beneficiaria dei diritti ex art. 33 della L. 104/1992 per l’assistenza al coniuge disabile, veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, dopo aver rifiutato il trasferimento proposto in una sede distante. Il licenziamento veniva impugnato dalla lavoratrice per violazione dell’obbligo di repêchage e per discriminazione diretta fondata sulla condizione del coniuge assistito. La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’appello, pur riconoscendo l’inadempimento dell’obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro, non aveva esaminato adeguatamente la fattispecie alla luce della possibile discriminazione diretta, come delineata dalla direttiva 2000/78/CE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-303/06), secondo cui il divieto di discriminazione per disabilità si estende anche ai caregiver. La lavoratrice aveva infatti allegato fattori di rischio e circostanze oggettive (presenza di sedi più prossime al domicilio del disabile, trasferimenti concessi ad altri colleghi) idonei a fondare una presunzione di discriminazione. Inoltre, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 59/2021 e n. 125/2022), affermando che in caso di licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto, va applicata la tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, L. 300/1970. Accogliendo il ricorso principale e rigettando quello incidentale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare se il licenziamento integri una discriminazione diretta e, in ogni caso, applicare la tutela reintegratoria qualora confermi la mancata dimostrazione dell’obbligo di repêchage.