Cass. civ., sez. lav., ord.14 maggio 2024, n. 13274

Autorità:
Corte di Cassazione

Data:
14 maggio 2024

Numero:
13274

Regione:
Molise

Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa per aver fruito indebitamente dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, egli avrebbe utilizzato i permessi per attività estranee all’assistenza del padre disabile, dedicando solo una minima parte del tempo alla finalità prevista. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Campobasso hanno rigettato il ricorso. La Corte di Cassazione ha ribadito che i permessi ex L. 104/1992 devono essere utilizzati esclusivamente per attività di assistenza al familiare disabile e che ogni uso diverso configura un abuso del diritto, sanzionabile anche con il licenziamento. Ha ricordato che la condotta deve essere valutata secondo i principi di correttezza e buona fede, e che un utilizzo solo marginale del tempo per la finalità assistenziale è sufficiente per integrare una giusta causa di recesso. La Corte ha altresì chiarito che la valutazione sull’uso improprio dei permessi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che l’onere della prova risulta assolto qualora risulti un accertamento puntuale della condotta, come nel caso in esame. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il comportamento del lavoratore, consistente nel dedicare solo mezz’ora alla visita del padre durante due giorni di permesso, configura un grave inadempimento. Ha confermato la proporzionalità della sanzione espulsiva e l’insussistenza di vizi nell’attribuzione delle spese processuali.